COSA FARE
Certificati
religiosi
Battesimo
(da richiedere presso la chiesa in cui si è stati
battezzati)
Il certificato di battesimo in carta semplice non deve
superare i sei mesi dall'emissione. La scadenza si giustifica per la presenza di eventuali
annotazioni marginali sull'atto di battesimo che possono alterare lo stato giuridico
del/la nubendo/a.
Nell'impossibilità di esibire il certificato, perché battezzati all'estero, è
sufficiente anche un documento con data anteriore ai sei mesi, purché ci sia la
testimonianza giurata di persone che confermino lo stato libero ecclesiastico del/la
nubendo/a.
Se per vari motivi (calamità che ha portato alla perdita irrecuperabile dei documenti)
non è possibile reperire la certificazione di battesimo, è sufficiente la dichiarazione
di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto o il giuramento dello/a stesso/a
battezzato/a, se ha ricevuto il battesimo in età adulta.
E' valido il battesimo celebrato nelle Chiese e Comunità ecclesiali ortodossa, valdese,
metodista, battista, luterana e anglicana, e in genere sono validi i battesimi
amministrati in nome della SS. Trinità. Non sono riconosciuti validi i battesimi dei
Testimoni di Geova e dei Mormoni, mancando nel loro rito l'indispensabile riferimento
trinitario.
Nel compilare l'atto di battesimo il Parroco trascriverà anche le annotazioni marginali
(adozioni, altro matrimonio celebrato, dichiarazione di nullità di matrimonio, divieto di
passare a nuove nozze) trasmettendo il documento in busta chiusa al Parroco che istruisce
la pratica.
La legalizzazione della firma del Parroco da parte del Vicariato non è più necessaria
per le Diocesi che sono in Italia, ma è richiesta se il documento dovrà presentarsi
all'estero.
Cresima
(da richiedere presso la Parrocchia dove si è ricevuto
il sacramento)
Il certificato non ha scadenza.
Occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio
"se è possibile farlo senza grave incomodo".
Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono in situazione
coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente).
Per provare l'avvenuta confermazione, il certificato di cresima può essere sostituito con
una dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a.
Stato libero ecclesiastico
(se occorre)
E' necessario qualora uno dei due sposi dimori o abbia
dimorato, dopo il 16° anno di età, per più di un anno fuori dalla Diocesi.
Il Parroco che istruisce la pratica redige anche la prova testimoniale di stato libero dei
nubendi che dopo il 16° anno di età hanno dimorato in una diocesi diversa da quella in
cui hanno il domicilio.
Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione negativa a margine del
certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel Nulla Osta consolare.
Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere alla parte non cattolica
una dichiarazione scritta rilasciata da testimoni idonei che attesti che essa non ha
contratto mai alcun matrimonio. |