COSA FARE
Codice
Civile e matrimonio
Art.29.
1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. §2 Il matrimonio è ordinato sulleguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dellunità
familiare.
Art. 30
1- E dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori dal matrimonio.
2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti.
3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Art.31
1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e ladempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose.
2- Protegge la maternità, linfanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Promessa di matrimonio
Art.79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si
fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art.80 Restituzione dei doni
1- Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della
promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785).
2- La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui sè avuto il rifiuto
di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti (2964ss.).
Art.82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto
cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in
conformità del Concordato della Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art.84 I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accerta la sua maturità psico-fisica
e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il
tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al
matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel
termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma,
senza che sia stato proposto reclamo.
Art.85 Interdizione per infermità di mente.
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza
di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda
la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la
sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
Art.86 Libertà di stato.
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.
Art.87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva
dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la
cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione
naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri
3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può
essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da
matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.
Art.88 Delitto.
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata
condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la
celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art.89 Divieto temporaneo di nuove nozze.
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo
scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in baseall'articolo 3,
numero 2, lettere b ed f, della legge 1° dicembre 1970, n. 898,e nei casi in cui il
matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei
coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,
può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza
o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la
moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dello articolo 84 e del
comma quinto dell'articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art.90 Assistenza del minore.
Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte di appello
nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella
stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Formalità preliminari del matrimonio
Art.93 Pubblicazione.
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a
cura dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove
si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli
sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare
il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della
madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.
Art.94 Luogo della pubblicazione.
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del
comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli
sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della
precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli
ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono
trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita
pubblicazione.
Art.95 Durata della pubblicazione.
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per
otto giorni, comprendenti due domeniche successive.
Art.96 Richiesta della pubblicazione.
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che
ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
Art.97 Documenti per la pubblicazione.
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un
estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro
documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di
stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria
personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che
impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza
attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con
ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale
di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli
20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile
accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza
di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo
87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile
provvede su loro domanda a richiederli.
Art.98 Rifiuto della pubblicazione.
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla
pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
Art.99 Termine per la celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la
pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si
considera come non avvenuta.
Art.100 Riduzione del termine e omissione della
pubblicazione.
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il
termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella
pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della
pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone,
ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del
mandamento di uno degli sposi, di ben conoscere, indicando esattamente il nome e cognome,
la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro
coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si
oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e
ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle
possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi
alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile,
insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97.
Art.101 Matrimonio in imminente pericolo di vita.
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello
stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione
e senza l'assenso del matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino
che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha
accertato l'imminente pericolo di vita.
Opposizioni al matrimonio
Art.102 Persone che possono fare opposizione.
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il
terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa
che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare opposizione
compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un
altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di
opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del
precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio
era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico Ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un
impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del
quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.
Art.103 Atto di opposizione.
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente
il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel
comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello
stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.
Art.104 Effetti dell'opposizione.
L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge,
sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia
rimossa l'opposizione.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico
ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Celebrazione del matrimonio
Art.106 Luogo della celebrazione.
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti
all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
Art.107 Forma della celebrazione.
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di
due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147;
riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che
esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che
esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Art.108 Inapponibilità di termini e condizioni.
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie
non può essere sottoposta né a termine né a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione l'ufficiale dello stato civile non può
procedere alla celebrazione del matrimonio.
Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non
apposti.
Art.109 Celebrazione in un comune diverso.
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune
diverso da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il
termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del
luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno
successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu
celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu
fatta la richiesta.
Art.110 Celebrazione fuori della casa comunale.
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato
all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale,
l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e
ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo
l'articolo 107.
Art.111 Celebrazione per procura.
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle
forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede
all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione
risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve
contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle
forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello
in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli
effetti della revoca della procura ignorata dall'altro coniuge al momento della
celebrazione.
Art.112 Rifiuto della celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio
se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
Art.113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale
dello stato civile.
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che
sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello
stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al
momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.
Matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli
stranieri nella Repubblica
Art.115 Matrimonio del cittadino all'estero.
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di
questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi
stabilite.
La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se
il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo
domicilio.
Art.116 Matrimonio dello straniero nella Repubblica.
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare
all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio
paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al
matrimonio.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86,
87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la
pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.
Nullità del matrimonio
Art.117 Matrimonio contratto con violazione degli articoli
84, 86, 87 e 88.
Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere
impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro
che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.
Il matrimonio contratto in violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi,
da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può
essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della
maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere
respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età
ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà
del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura
l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma
dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di
nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.
Art.119 Interdizione.
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere
impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse
legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in
giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità
esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione,
anche dalla persona che era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata
coabitazione per un anno.
Art.120 Incapacità di intendere o di volere.
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non
interdetto, provi di essere stato incapace di
intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della
celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il
coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
Art.122 Violenza ed errore.
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è
stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da
cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è
stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su
qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni
dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se
l'avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale,
tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non
inferiore a cinque anni, salvo il caso di
intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di
annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la
prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere
proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore,
purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata
portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano
cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto
l'errore.
Art.123 Simulazione.
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi
abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso
discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero
nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla
celebrazione medesima.
Art.124 Vincolo di precedente matrimonio.
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se
si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente
giudicata.
Art.125 Azione del pubblico ministero.
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la
morte di uno dei coniugi.
Art.126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su
istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio;
può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o
interdetti.
Art.127 Intrasmissibilità dell'azione.
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il
giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Art.128 Matrimonio putativo.
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si
producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i
coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato
estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause
esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti
durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del
matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli
effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli
effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo
che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli
effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in
cui il riconoscimento è consentito.
Art.129 Diritti dei coniugi in buona fede.
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i
coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a
tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue
sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia
passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155.
Art.129 bis Responsabilità del coniuge in mala fede e del
terzo.
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una
congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve
comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto
altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri
obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al
coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma
precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità
del matrimonio è solidamente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.
Prove della celebrazione del matrimonio
Art.130 Atto di celebrazione del matrimonio.
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non
presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal
presentare l'atto di celebrazione.
Art.131 Possesso di stato.
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni
difetto di forma.
Art.132 Mancanza dell'atto di celebrazione.
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile
l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'articolo 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di
forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati,
la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio
un conforme possesso di stato.
Art.133 Prova della celebrazione risultante da sentenza
penale.
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale,
l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal
giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai
figli.
Disposizioni penali
Art.134 Omissione di pubblicazione.
Sono puniti con l'ammenda da lire ottantamila a lire quattrocentomila gli sposi e
l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione
sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
Art.135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.
E' punito con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila l'ufficiale
dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta
di cui all'articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma
dell'articolo 97.
Art.136 Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato
civile.
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio,
quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con
l'ammenda da lire centomila a lire seicentomila.
Art.137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato
civile.Mancanza dei testimoni.
E' punito con l'ammenda da lire sessantamila a lire quattrocentomila l'ufficiale
dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.
La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla
celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Art.138 Altre infrazioni.
E' punito con l'ammenda stabilita nell'articolo 135 l'ufficiale dello stato
civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99,
106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia
stabilita una pena speciale in questa sezione.
Art.139 Cause di nullità note a uno dei coniugi.
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità
del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è
annullato, con l'ammenda da lire ottantamila a lire quattrocentomila.
Art.140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale
che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire quarantamila a lire
centosessantamila.
Art.141 Competenza.
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
Art.142 Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni.
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi
contemplati non costituiscono reato più grave.
Diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art.143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
1- Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri.
2- Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, allassistenza morale e
materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
3- Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della
famiglia.
Art.143 bis Cognome della moglie.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo
stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art.144 Indirizzo della vita familiare e residenza della
famiglia.
1- I coniugi concordano tra loro lindirizzo della vita familiare e fissano
la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della
famiglia stessa.
2- A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art.147 Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed
educare la prole tenendo conto delle capacità, dellinclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli.
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